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Astensioni dal lavoro (obbligatoria e facoltativa)

Astensioni dal lavoro (obbligatoria  e  facoltativa)

CONGEDO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO

 

La futura mamma lavoratrice, salvo casi particolari di attività ritenute dannose per la gravidanza, ha obbligo di astenersi dalla propria attività lavorativa dai due mesi precedenti la data presunta del parto (DPP) e nei tre mesi successivi alla nascita del proprio figlio.

La donna può, nel caso in cui la gravidanza e l’attività svolta non presentino alcun rischio né per la donna né per il feto, chiedere, dietro presentazione di documentazione medica, di astenersi dal lavoro solo un mese prima della DPP e sfruttare quattro mesi dopo il parto.

 

Adempimenti:

Prima del periodo di congedo, la donna lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all’INPS la domanda ed il certificato medico attestante la DPP.

Entro 30 gg dalla data del parto, la lavoratrice è tenuta a presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita del figlio, ai sensi dell’art. 46 del decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000 nr. 445.

 

Trattamento economico:

Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, al mantenimento del proprio posto di lavoro, alla maturazione delle ferie, della tredicesima e dell’anzianità di servizio.

 

ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA

può essere richiesta dalla donna in caso di complicanze della gestazione o gravidanza a rischio, nel caso di condizioni ambientali pregiudizievoli alla salute o per il tipo di attività svolta.

 

ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO

trascorso il periodo dell’astensione dal lavoro obbligatoria, alla madre compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi da usufruire nei primi otto anni di vita del figlio. Qualora anche il padre volesse usufruire di tale astensione, la durata da ripartire fra i due genitori è di 10 mesi.

La domanda deve essere presentata all’INPS e al datore di lavoro, almeno 15 gg prima dell’inizio del periodo di astensione facoltativa. L’indennità prevista fino al 3° anno di età del figlio è pari al 30% della retribuzione per un max di sei mesi.

 

RIPOSI GIORNALIETRI PER ALLATTAMENTO

Durante il 1° anno di vita del bambino, alla lavoratrice spettano due ore giornaliere di permesso se l’orario giornaliero è superiore a 6 ore, altrimenti 1 ora di permesso per allattamento.

 

 

Link utili per maggiori info e delucidazioni:

 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

 

INPS maternità

 

Moduli domanda INPS